domenica 19 giugno 2011

IL NUOVO REGOLAMENTO DEI DIRETTORI SPORTIVI

IL NUOVO REGOLAMENTO DEI DIRETTORI SPORTIVI


FONTE: Gianfranco Multineddu il giorno sabato 18 giugno 2011 alle ore 22.44
Dopo ben 19 anni è stato pubblicato il nuovo regolamento dei Direttori Sportivi che sostituisce quello in vigore dal 1991.
Le novità non sono molte, ma vale la pena di approfondirle una per una.
 (per il settore dilettanti) previsti dall’art. 43 bis del Regolamento della L.N.D.La novità più importante è rappresentata dall’introduzione, all’interno dell’elenco dei direttori Sportivi la Sezione dedicata ai
Tale articolo prevede che le Società o Associazioni partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, nonché ai Campionati Regionali e Provinciali, possono tesserare soggetti iscritti all’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, affidando loro le mansioni previste nel relativo regolamento.
E’ la L.N.D., d’intesa con l’A.DI.SE. che promuove ed organizza i corsi di abilitazione per l’esercizio di tale attività.
Qui di seguito proponiamo i passi del nuovo regolamento dei Direttori Sportivi con le novità rispetto al passato.
Tutto quanto non menzionato è rimasto inalterato rispetto al regolamento del 1991.
Le parti in giallo costituiscono le novità più interessanti rispetto al passato.

Art. 1
1.
della Società, ivi compresa espressamente la gestione dei rapporti anche contrattuali fra società e calciatori o tecnici e la conduzione di trattative con altre Società Sportive, aventi ad oggetto il trasferimento di calciatori, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento dei tecnici, secondo le norme dettate dall’ordinamento della F.I.G.C..2. È Direttore Sportivo, indipendentemente dalla denominazione, la persona fisica, che, anche in conformità con il Manuale Uefa per l’ottenimento delle licenze, svolge per conto delle Società Sportive professionistiche, attività concernenti l’assetto organizzativo e/o
3.

Modalità e titoli per l’iscrizione
1 L’iscrizione dei Direttori Sportivi nell’Elenco Speciale consegue al rilascio del diploma di abilitazione in esito ai corsi per Direttori Sportivi, banditi e organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C..
2 I bandi dei corsi sono sottoposti a preventiva approvazione del Consiglio Federale.
3
L’iscrizione dei Collaboratori della Gestione Sportiva nell’apposita Sezione dell’Elenco Speciale consegue al rilascio del diploma di abilitazione in esito ai corsi, promossi e organizzati
dal Settore Tecnico, o con il supporto del medesimo Settore, dalla L.N.D. con la collaborazione dell’A.DI.SE. - Associazione Italiana Direttori Sportivi. Al Settore Tecnico compete la didattica dei corsi, l’effettuazione degli esami finali e il rilascio del diploma di abilitazione.
4 I bandi dei corsi prevedono la documentazione da allegare alla domanda di partecipazione.
5


Incompatibilità
Art. 4 1. L’iscrizione e la permanenza nell’Elenco Speciale sono incompatibili con la carica di dirigente federale e titolare di incarico federale, di sindaco o amministratore di società sportiva, con qualunque carica o incarico procuratorio o di assistenza nell’interesse di calciatori o di società, nonché con l’attività di calciatore o di tesserato di altro ruolo federale.
2. L’incompatibilità perdura per un anno dal giorno della cessazione dello status di cui al comma 1,
3.
Le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportivo
Art.19



Doveri del Direttore Sportivo
1. Lo svolgimento dell’attività di Direttore sportivo, deve risultare da contratto, ovvero, relativamente ai Collaboratori della Gestione Sportiva, dall’atto di tesseramento per la società o per l’associazione dilettantistica, che una delle parti interessate deve depositare o inviare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento in triplice copia sottoscritta in originale presso la Lega o Comitato di competenza, che provvede a trasmetterne una copia alla F.I.G.C.–Commissione Direttori Sportivi.

Art. 7
1. Il Direttore Sportivo, che abbia stipulato un contratto con una Società o che comunque abbia svolto tale attività per una Società non può, nella stessa stagione sportiva, stipulare altro contratto o intrattenere un rapporto avente ad oggetto attività che richiedano l’iscrizione all’Elenco Speciale, con altra Società.
2.

3. L’iscritto nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi deve osservare le norme e i Regolamenti
federali improntando in ogni occasione il proprio operato a principi di correttezza e buona fede.

Divieti
dell’opera delle persone iscritte nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi. E’ fatto divieto a tutti gli altri soggetti dell’Ordinamento Federale di intrattenere trattative o rapporti, in relazione a quanto previsto dall’art.1, comma 2, con la partecipazione o la collaborazione di soggetti non iscritti nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi.1. Le Società Sportive, per lo svolgimento delle attività di cui all’art.1 comma 2, devono avvalersi 
2. Le Società Sportive possono altresì far svolgere le attività di cui all’art. 1, comma 2, dai componenti degli organi statutari che abbiano il potere di rappresentare validamente e impegnare la Società nei confronti di terzi.

E stata eliminata la possibilità per le società di essere rappresentati da soggetti che, pur indicati nello statuto non abbiano ricevuto alcun potere: in questo caso era possibile trasferire il potere di rappresentanza tramite delega. Questa facoltà non esiste più.
Alla stessa stregua non esiste più la possibilità che una società venga rappresentata da persone iscritte nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi i cui nominativi siano stati semplicemente inseriti negli atti di censimento ufficiale.

Art. 11
1. 
L’iscrizione all’Elenco Speciale da parte dei Direttori Sportivi e dei Collaboratori della Gestione Sportiva che hanno conseguito l’abilitazione all’esito della partecipazione ai rispettivi corsi, avverrà sulla base di una formale richiesta di iscrizione, da presentarsi entro 2 anni dal conseguimento dell’abilitazione.
………………..
Trascorso inutilmente il termine del biennio, il soggetto interessato dovrà nuovamente conseguire l’abilitazione ai fini della iscrizione all’elenco speciale ed alla apposita Sezione dedicata ai Collaboratori della Gestione Sportiva
Art. 8
Art. 6
1. Per i fatti commessi in costanza di tesseramento, i dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cuiall’art. 1, comma 5 che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altradisposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, ferma restando l’applicazione degliarticoli 16, comma 3, dello Statuto e 36, comma 7 delle NOIF, con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura ed alla gravità dei fatti commessi:
a) ammonizione;
b) ammonizione con diffida;
c) ammenda;
d) ammenda con diffida;
e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravitàla squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara;
f) squalifica a tempo determinato, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione;
g) divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, ancheamichevoli, nell’ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
h) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell'ambito federale,indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro.
2. La sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso:
a) il divieto di rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale;
b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività di organi federali;
c) il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA E FIFA;
d) il divieto a partecipare a riunioni con tesserati FIGC o con agenti di calciatori in possesso di licenza FIFA.
3. La sanzione prevista alla lettera h) non può superare la durata di cinque anni. Gli Organi della giustiziasportiva che applichino la predetta sanzione nel massimo edittale e valutino l’infrazione commessa di particolare gravità possono disporre altresì la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoriadella FIGC.
3.bis In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta:
a) ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata;
b) agli altri soggetti ammessi, ai sensi della normativa federale, nel recinto di giuoco, la sanzione della inibizione.
Art. 3

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